Comitato Misto Paritetico Nazionale – CCNL cooperative sociali – Nota Applicativa Art. 77 – Gradualità
In relazione all’applicazione dell’art. 77 del CCNL, il Comitato Misto Paritetico Nazionale determina quanto segue.
1. Ai fini della analisi e valutazione preliminare utile all’eventuale applicazione dello strumento della gradualità di cui all’art. 77 del CCNL – del quale si ricorda il carattere eccezionale – la cooperativa invia al CMPR/CMPP territorialmente competente, che provvede a darne copia a tutte le organizzazioni firmatarie del CCNL, una relazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui:
a) si dichiara la corretta e integrale applicazione del CCNL, sino alla data di presentazione della richiesta;
b) si documenta il mancato riconoscimento degli adeguamenti contrattuali in regime di appalto o accreditamento (ad esempio, determine e atti non congruenti, o viceversa assenza di atti, note di sollecito, ecc.), con opportuna evidenza della dimensione economica e temporale dei contratti interessati;
c) sono illustrate le criticità delle condizioni economico-finanziarie dell’impresa, evidenziando numero di addetti, attività perseguite, tipologia di committenti, nonché ogni altro elemento utile a rappresentare ostacoli all’applicazione del CCNL (a titolo di esempio, situazioni di evidente difficoltà e disequilibrio finanziario);
d) si documenta in dettaglio l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali;
e) sono riportati eventuali stati di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001, già in essere;
f) si segnalano eventuali altre richieste di gradualità presentate in altri territori e/o regioni.
2. Le istanze di accesso alla gradualità, inoltrate attraverso la centrale cooperativa di appartenenza, dovranno pervenire al CMPR/CMPP territorialmente competente almeno 60 giorni prima della decorrenza degli incrementi retributivi.
3. L’iter valutativo del CMPR/CMPP si dovrà concludere entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, in modo da disporre del tempo occorrente per gli eventuali atti conseguenti. A tale scopo, si precisa che, il CMPR/CMPP territorialmente competente, convoca le parti entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza. In caso ciò non avvenga, per qualsivoglia motivazione, la centrale della cooperativa interessata si rivolge, attraverso i propri rappresentanti, al livello superiore (regionale in caso di CMPP, nazionale in caso di CMPR). Il CMPR, ovvero il CMPN, dovrà dirimere la questione entro i 10 giorni successivi, con propria convocazione, per assumere il caso o facendo in modo che si ristabilisca la giusta procedura. Si rammenta che avere risposta, positiva o negativa, nel merito all’istanza presentata è un diritto della parte cooperativa, in quanto costituisce corretto adempimento del contratto.
4. Sarà cura dell’associazione di rappresentanza cooperativa, attraverso i membri in seno ai CMPR/CMPP territorialmente competenti, informare la cooperativa istante dell’esito della valutazione e, eventualmente, dare avvio alla procedura per la sottoscrizione dell’accordo di gradualità.
5. In caso di cooperativa che operi in più regioni, la domanda deve essere inviata al CMPR/CMPP del territorio in cui si evidenzino le criticità sopra esposte: conseguentemente, la relazione di cui al punto 1 deve fare puntuale riferimento alla Regione e/o territorio interessati. A tale proposito, si precisa, inoltre, che i lavoratori coinvolti nell’eventuale percorso di gradualità sono quelli impegnati nella gestione dei servizi all’interno della Regione e/o territorio ove la sopravvenuta difficoltà renda complessa l’applicazione dei contenuti economici del CCNL. Resta fermo che, l’eventuale concessione della gradualità, dovrà prevedere una durata limitata nel tempo ed espressamente indicata nel verbale.